Dir. - Categoria unitaria di beni nella quale è
compreso qualunque bene mobile o immobile che possa costituire testimonianza
materiale di un valore di civiltà. Ne fanno parte: le cose, immobili e
mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà; le cose d'interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i
carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi
carattere di rarità e di pregio; le ville, i parchi e i giardini che
abbiano interesse artistico o storico. Vi sono pure compresi gli immobili che, a
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute particolarmente
importanti e come tali siano state dichiarate di notevole interesse artistico da
parte del ministero per i Beni Culturali e Ambientali, istituito tra il 1974 e
il 1975, nel quale sono confluite attribuzioni spettanti alla presidenza del
Consiglio dei ministri e ai ministri della Pubblica Istruzione e degli Interni.
Peraltro, con la L. 8 luglio 1986 n. 349 è stato istituito il ministero
dell'Ambiente. A proposito dei rapporti tra i due ministeri per quanto riguarda
i beni culturali, l'art. 3 si limita a stabilire le iniziative necessarie al
loro coordinamento. Tali beni, appartenenti ai Comuni, alle Province, agli enti
e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demoliti, rimossi,
modificati o restaurati senza l'autorizzazione del ministero. Non possono essere
adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure
tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. È
vietata l'alienazione delle collezioni di oggetti, di proprietà di enti o
istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la dichiarazione
di interesse artistico. I proprietari privati sono obbligati a denunciare al
ministero dei Beni culturali ogni atto che ne trasmetta la proprietà o la
detenzione. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il ministero stesso ha
facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico
corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal ministro. Il
ministero ha facoltà di eseguire o far eseguire ricerche archeologiche o,
in genere, opere per il ritrovamento di oggetti e monumenti d'interesse
artistico o storico in qualunque parte del territorio dello Stato. A tale scopo
può con suo decreto ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono
eseguirsi i lavori. Il proprietario dell'immobile ha diritto a un indennizzo per
i danni subiti, tale indennizzo, in caso di disaccordo, è determinato
dalle norme sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. Invece
dell'indennizzo, il ministro può rilasciare al proprietario, che ne
faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le
collezioni dello Stato. Le cose ritrovate appartengono di fatto allo Stato e al
proprietario dell'immobile è corrisposto un premio, che non può
superare il quarto del valore delle cose stesse. Il ministero dei Beni
Culturali, sentito il Consiglio Superiore delle Antichità e delle Arti,
può fare concessione a enti o a privati di eseguire ricerche
archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di interesse
artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico in qualunque parte
del territorio dello Stato e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto,
l'occupazione degli immobili ove debbano eseguirsi i lavori. Le cose ritrovate
appartengono allo Stato, e al proprietario dell'immobile è corrisposto un
premio.